Art. 8.
(Regime fiscale e assicurativo).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli artisti, gli interpreti, gli autori e i musicisti di musica leggera e popolare italiana che non risultano essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dirette dipendenze di orchestre, o che sono iscritti all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sono considerati lavoratori autonomi e sono parificati ai liberi

 

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professionisti agli effetti sia del regime fiscale sia di quello assicurativo.